La convenzione tra pubblico e privato negli impianti sportivi
I contratti di Partenariato Pubblico Privato sottendono, come noto, la necessità di strutturare un contratto complesso volto alla gestione di rapporti pluriennali, nonché la connessa lucidità e lungimiranza nel prevedere anticipatamente tutti i correttivi atti a mantenere l’equilibrio dell’operazione sino alla sua naturale scadenza.
La costruzione dello strumento concessorio richiede notevoli e profonde competenze a livello di contrattualistica pubblica, posta la necessità di regolare il rapporto concessorio sia in logica partenariale, quindi contemperando gli interessi coinvolti, sia considerando l’essenzialità dell’obiettivo primario di cura dell’interesse pubblico da parte dell’Ente procedente.
L’allineamento della proposta di project financing, rectius rapporto concessorio, alla normativa di riferimento applicabile, garantisce indubbia tutela per l’Amministrazione comunale. Ciò che appare come scontato, presta spesso il fianco a potenziali errori, in quanto manca spesso la consapevolezza approfondita del completo perimetro dell’operazione e, di conseguenza, della normativa applicabile. Consueta l’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, nonché del Codice Civile, non va trascurata la normativa tecnica applicabile di riferimento che solo mediante una approfondita analisi multidisciplinare è correttamente rilevata ed applicata nella strutturazione dell’intero progetto con necessaria traduzione in clausole contrattuali ad hoc.
Nel caso degli impianti sportivi, la disciplina di cui al codice dei contratti pubblici si interseca con normative altrettanto speciali, quale ad esempio il D.Lgs. 38/2021, che può comportarne una parziale deroga in favore di procedimenti disciplinati dalla L. 241/1990 che si innestano nell’iter di approvazione della proposta.
La convenzione assume, quindi, fondamentale rilevanza poiché le clausole devono essere elaborate in modo chiaro e puntuale, in quanto assolvono il compito di regolamentare il futuro rapporto concessorio e di attribuire la qualificazione giuridica dell’atto negoziale come contratto di Partenariato pubblico privato, declinato poi nelle sue varie sfaccettature codificate nel D.Lgs. 36/2023.
La convenzione si pone, quindi, quale custode – specularmente al piano economico e finanziario – della corretta allocazione dei rischi dell’operazione e che il privato deve assumere nella gestione del servizio. Rischi inquadrabili innanzitutto nelle macrocategorie del rischio operativo e di costruzione, nonché di tutti i rischi dell’operazione di norma sintetizzati nel documento denominato matrice dei rischi allegato al contratto.
Articolo a cura dello Studio Caravaggioni