Impianti sportivi, applicazione semplificata del PPP – D. Lgs 38/2021
Riforma degli impianti sportivi: il decreto spinge su sicurezza e rinnovamento. Ne abbiamo parlato con lo Studio Caravaggioni che ci illustra i benefici per ASD e SSD.
Il primo gennaio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 38/2021 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Precisamente, il decreto in oggetto detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici. Un’opportunità per il mondo dello sport da valutare con attenzione.
Il D.Lgs. 38, benché strutturato in soli dodici articoli, appare come un sistema normativo articolato e denso di norme, spesso non di immediata fruizione. Servono una analisi e approfondimento progressivi, poiché dipanare le svariate incertezze interpretative risulta spesso arduo.
Si ritiene utile limitarsi, in tale sede, all’applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo, posto che l’art. 2, comma 1 lett. d) definisce l’impianto sportivo come “struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto.”
L’articolo 4 propone e disciplina varie soluzioni volte a favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi (comma 1) a cui va abbinata la gestione, nonché misure di accelerazione e semplificazione nell’ottica complessiva di valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica. Innanzitutto, appare rilevante che la norma ammetta la possibilità che gli interventi necessari a riqualificare le infrastrutture sportive inadeguate a soddisfare le esigenze funzionali alle quali erano destinate, possa essere attivata non solo da associazioni o società sportive dilettantistiche, ma anche da soggetti che intendono realizzare l’intervento da proporre al Comune o diverso Ente locale, anche di intesa con una o più Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell’impianto.
L’articolo offre, quindi, la possibilità di attivare le procedure, di cui al presente articolo del decreto 38, anche ad opera di OE non già attivi nel settore sportivo. L’intento del Legislatore è evidente: l’obiettivo è ottenere che gli operatori economici, non solo quelli sportivi, siano incentivati ad investire sul patrimonio sportivo già esistente ed obsoleto. Se da un lato viene favorito il recupero del patrimonio esistente quale ipotesi prioritaria, non è escludibile che le procedure possano essere attivate anche su impianti da costruire trattandosi di ipotesi contemplata anche al comma 1.
Le procedure, ai sensi del comma 12, possono essere attivate anche da sole associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o società sportive dilettantistiche o professionistiche (SSD). Le proposte possono essere, inoltre, presentate senza riferimenti a limiti dimensionali (comma 3) non rinvenendo nella norma limiti minimi di capienza o di dimensione degli impianti interessati.
L’articolo 5, invece, tratta la rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento di impianti sportivi con annessa gestione da parte di associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche e sulla base di una proposta che può essere formulata esclusivamente da queste ultime. Si tratta, indubbiamente della norma maggiormente controversa per le implicazioni interpretative che genera, anche alla luce dei principi di matrice euro-unitaria, posto che prevede l’ipotesi di affidamento diretto dell’impianto sportivo costringendo l’interprete a fronteggiare problemi alquanto rilevanti, poiché implicano la necessità di approcciarsi e di ponderare, nell’impianto sistematico della semplificazione, le tematiche di impianto sportivo senza rilevanza economica e Associazioni e Società sportive senza fini di lucro.
Il decreto prevede che associazioni e società sportive, senza fini di lucro, presentino un progetto e un piano di fattibilità economico-finanziario a dimostrazione della sostenibilità che evidenzi i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento dell’impianto sportivo esistente e la successiva gestione dell’impianto. La gestione deve garantire un utilizzo che favorisca l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.
Articolo a cura di Studio Caravaggioni